mercoledì 28 dicembre 2011

Cronaca di un accesso agli atti



Ricevo e pubblico la lettera del difensore civico che a seguito della mia istanza, dopo che mi è stato negato l'accesso agli atti da parte del nostro sindaco, ha deciso che non vi era ragione di negarmeli e che anzi ne ho proprio diritto! Stando alle parole del sindaco all'ultimo consiglio comunale non dovrebbero più esserci dubbi su come debba finire questo spiacevole episodio.
Solamente alcune brevi riflessioni.
1. Chi firma una lettera, anche se non l'ha scritta lui, ne condivide a pieno il contenuto.
2. Una lettera di diniego completamente sbagliata dal punto di vista normativo o è frutto di ignoranza o di malizia.
3. Nel primo caso la questione è grave, viste, se non altro, le decine di migliaia di euro che guadagna il segretario (il sindaco dice che è stato lui a scriverla) e la responsabilità che dovrebbe portare il primo cittadino nei confronti di tutti i cittadini, anche dei consiglieri di opposizione.
4. Se di malizia si tratta allora la questione è ancora più grave: puntando tutto sull'ignoranza altrui, si riempie una pagina di parolone giuridiche creando una cortina fumogena fra il richiedente e il suo diritto. Chi dovrebbe essere garante diventa sovvertitore ingenerando sfiducia nelle istituzioni e dubbi di legalità: in ultima analisi DISCREDITO verso l'ente che rappresenta.
Troverei giusto che a fronte di questa situazione, quanto meno di ignoranza, ci fosse una pubblica assunzione di responsabilità e l'istituzione di un corso aperto al pubblico, ma rivolto principalmente a tutti i consiglieri, sul diritto di accesso agli atti sia dei comuni cittadini che dei consiglieri stessi, ovviamente a spese proprie dei responsabili.
Infine tutti i consiglieri ricordino che un diritto negato a uno di noi è un diritto negato a tutti, anche agli 11 dell'amministrazione e che chi ha paura del controllo nasconde qualcosa!


In principio

Provincia di Padova

OGGETTO:

richiesta di accesso agli atti ex art.43 D. Lgs.267/2000 e s.m.i. per ricorso avverso diniego opposto dal Comune di Legnaro.

Al Sig. Sindaco Comune di Legnaro

e p.c Egr. Consigliere Bavide BIANCHINI

Si è rivolto all'Ufficio del Difensore Civico Territoriale, il signor BIANCHINI Davide, riferendo dell'impossibilità di accedere alla documentazione, indicata nella richiesta ,dal medesimo presentata a Codesto Comune, in data 21/10/2011, e che si allega in copia.

Si precisa, inoltre, che l'istante riveste la carica di Consigliere Comunale, e come tale,in materia di accesso agli atti, si fa riferimento non alla normativa di cui alla L.2417171990 e s.m.i., ma al Testo Unico degli Enti Locali, ed in particolar modo, all'art.43 D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Detto istituto è considerato l'espressione del principio dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività ed, in quanto tale, è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito all'amministratore (Cons.di Stato n.5879/2005).

La particolarità di tale forma di accesso agli atti è confermata, non solo dana eccezionale non necessità di motivare la propria richiesta da parte del Consigliere, ma altresì dalla impossibilità, da parte dell'Ente pubblico che detiene la documentazione, di sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato di Consigliere.

Nel caso in esame, oggetto di accesso agli atti, non sono solo i documenti in possesso dell'Amministrazione pubblica, ma, ai sensi dell'art.43 D.Lgs267/2000 e s.m.ì., anche tutte le notizie ed informazioni utili per l'espletamento del "munus" conferito al Consigliere comunale.

A tale riguardo si ritiene opportuno riportare alcuni passaggi considerati essenziali nel caso specifico, della sentenza del Consiglio di Stato n. 5895 del 8111/2011 Sez. V.:

10. Quanto alla natura e ai limiti del diritto di informativa e accesso attribuito ai consiglieri degli enti locali dall'art. 43, co. 2, t.u. Enti Locali, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio ricondotta a sistema, si osserva quanto segue:

a)l'istituto in esame è ispirato alla ratio di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l'accesso ai documenti e alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell'ambito del consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale;

b) il diritto di accesso riconosciuto ai componenti degli organi rappresentativi degli enti territoriali ha un'indole profondamente diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, essendo sganciato dalla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale correlato all'esigenza di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri degli organi elettorali è strettamente funzionale all'esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente territoriale, ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività;

c) per evitare che sia la stessa Amministrazione a diventare arbitro dell'ambito del controllo sul proprio operato siffatto diritto nom incontra alcuna limitazione in relazione;

I) alla eventuale natura riservata degli atti, in quanto il richiedente è vincolato al segreto d'ufficio presidiato dalla tutela penalistica ex art. 622 c.p.;

II) alla necessità di fornire la motivazione della richiesta;

III) alle necessità di indicare un interesse personale e concreto collegato al proprio mandato;

Si invita pertanto la S.V., a mettere a disposizione del Consigliere BIANCHINI la documentazione richiesta,al fine di consentire il corretto espletamento del suo mandato amministrativo.

Si ricorda, altresì, che ,ai sensi dell'art.24 c.4 L.241/1990 e s.m.i., "l'accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento".


PROVINCiA Di PADOVA - Ufficio del Difensore Civico Adempimenti ex art 4 e 5 L 241/90:

Struttura competente: Ufficio del Difensore Civico - piazza Antenore, 3 - 35121 PADOVA Dirigente responsabile: dr. Gian Paolo Turcaio

Segreteria: teL 049/8201131 - fax 049/8201247, e-mail: difensore.civico@provincia padova it
www.provincia.padova.il


Saluti Davide

11 commenti:

Anonimo ha detto...

VINTA LA BATTAGLIA, MA NON LA GUERRA.........

Anonimo ha detto...

Per la guerra c'è ancora tempo...

Anonimo ha detto...

Non si tratta di guerra vinta o persa, si rileva che il Sindaco non conosce la legge che regolamenta le autonomie locali: come fa amministrare il Comune? E' nelle mani di altri?

Anonimo ha detto...

Tu l'hai detto..

Anonimo ha detto...

evidentemente i "cugini di Legnaro" confermano che come i parenti di Roma sono guerrafondai ed affaristi e la mettono subito sullo scontro piuttosto che sull'incontro.

"diggiamolo".......

Anonimo ha detto...

Ma cosa c'è da nascondere?
Sarebbe meglio un commissario, almeno questo non ha amici, da favorire.

Per l'ultimo commento:
Cosa c'entra Roma?

Anonimo ha detto...

ROMAAAAAAAA LADRONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Anonimo ha detto...

Quanto è importante l'opposizione!!
Bisogna andare dal Giudice perchè a un consigliere gli siano riconosciuti i ferri del mestiere?
Assessori, e i consiglieri della maggioranza, il capo gruppo della maggioranza, ne escono con le ossa rotte. Ubbidienti non hanno favellato.

Anonimo ha detto...

mi domando poi come siano stati scelti i rilevatori del censimento della popolazione 2011, tra coloro i quali hanno fatto richiesta di inserimento in graduatoria ...
.....

Anonimo ha detto...

No. Sono stati scelti tra quelli che hanno fatto richiesta...
Sempre a vedere il marcio, quando non esiste.

Anonimo ha detto...

E chiaro che sono stati scelti fra quelli che hanno fatto richiesta, ma con quali criteri ,visto che non tutti i richiedenti sono stati presi?